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Scatto scatto scatto.

Una festa di matrimonio è sempre una festa di clic. Soprattutto ora che, grazie agli smartphone, c’è la libertà di scatto. Ma c’è anche la libertà di pubblicazione?

E i fotografi, soprattutto nel caso di matrimoni tra persone note o celebri, quali obblighi hanno?

Si possono riportare le immagini che scattiamo sui social network?

Nell’ ordinamento italiano il diritto all’ immagine rappresenta una espressione

del diritto alla riservatezza volto a garantire ad ogni individuo uno spazio di riserbo in relazione alla propria vita e a quelle caratteristiche della propria personalità  che non intende divulgare a terzi.

In particolare per diritto all’immagine si intende il diritto della persona a che la propria immagine non venga, divulgata, esposta o comunque pubblicata, senza il proprio consenso e/o fuori dai casi previsti dalla legge.

Diritti di chi scatta e diritti della persona.

La tutela del diritto all’immagine ha acquisito negli ultimi anni una sempre maggiore rilevanza soprattutto in considerazione del fatto che nella società  attuale, a seguito dell’avvento dello sviluppo tecnologico e internet, è la sfera di riservatezza di ciascun individuo é sempre più esposta ad una intrusione altrui, spesso del tutto ingiustificate e/o comunque non autorizzate.

É poi evidente che per chi lavora nell’ ambito della comunicazione, dei social media dello spettacolo, la conoscenza della modalita in cui il diritto al’ immagine può essere sfruttato é imprescindibile.Quando ad esempio si valuta se e come utilizzare una fotografia, non solo si deve considerare il diritto di chi ha scattato la foto, ma anche quello della persona o delle persone in essa ritratte.Parimenti se intendiamo realizzare un video riprendendo delle persone, dobbiamo sapere se e come si possono trasmettere al pubblico le loro immagini.

Per alcuni artisti, attori, modelle, cantanti la negoziazione dello sfruttamento della propria immagine costituisce parte della propria attività  professionale.

Diritto all’ immagine é inviolabile

Per poter legittimamente sfruttare l’ immagine altrui bisogna quindi conoscere le fonti normative che tutelano e regolamentano il diritto all’ immagine.

Il diritto all’ immagine rientra tra i c.d. diritti inviolabili della personalità , ossia quei diritti che, al pari del diritto alla vita e all’ integrità fisica, al nome, all’onore ecc., hanno ad oggetto aspetti essenziali della personalità umana.

Oltre a ricevere tutela costituzionale, il diritto all’immagine è disciplinato dalla legislazione ordinaria che, all art. 10 del cod. civ., si occupa di definire l’abuso del diritto all’immagine imponendo il risarcimento dei danni e la cessazione dell’ abuso da parte di chi espone o pubblica l’immagine di una persona o dei suoi congiunti e fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti.

L’art. 10 del cod. civ. non ci offre una definizione del concetto di diritto all’immagine attribuendo ai titolare dello stesso specifiche prerogative e facoltà, ma si preoccupa esclusivamente di tutelare il diritto all’immagine in negativo, descrivendo il comportamento vietato dalla legge.

Il suddetto articolo deve pertanto essere letto congiuntamente agli artt. 96 e 97 della Legge sul Diritto d’Autore (633/41) (dall’ora innanzi L.d.A.) che disciplina e regolamenta i casi in cui è possibile riprodurre e sfruttare economicamente il diritto all’immagine altrui.

L’art. 96 della L.d.A. introduce nel nostro ordinamento il c.d. il principio del consenso e stabilendo che per riprodurre, esporre o mettere in commercio l’immagine di una persona è sempre necessario ottenere il suo consenso. E’ importante sottolineare che in forza di detto principio, non viene mai ceduto il diritto all’ immagine, che rimane personalissimo ed inalienabile, ma solo l’esercizio dello stesso.

Come si manifesta il consenso alla pubblicazione

Quanto alle modalità  attraverso le quali il consenso può essere manifestato, la legge non prevede che vengano rispettati particolari vincoli di forma, potendo lo stesso essere rilasciato sia in forma espressa che implicita.

La L.d.A., all’art. 97, prevede poi delle specifiche deroghe alla c.d. regola del consenso del soggetto ritratto, stabilendo che si può legittimamente prescindere dallo stesso, quando la pubblicazione dell’immagine è giustificata:

-dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto della persona ritratta;

-quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico;

da necessità  di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali.

Tuttavia, la giurisprudenza è intervenuta più volte nel corso degli anni per regolamentare e disciplinare le deroghe. Con specifico riferimento alla riproduzione delle immagini della persona famosa è stato stabilito che la notorietà è necessaria, ma non sufficiente a giustificare l’assenza del consenso, essendo invece imprescindibile che la divulgazione dell’immagine risponda ad esigenze di pubblica informazione, ove con pubblica informazione si intende a) voler far conoscere al pubblico le fattezze di una persona notoria, b) documentare visivamente le notizie che di questa persona vengono date al pubblico. Un matrimonio rientra in queste deroghe?

Non sempre, quindi i fotografi devono stare ben attenti a divulgare immagini che si svolgono in privato perchè la giurisprudenza ha ritenuto sacrificabile il diritto all’immagine solo in presenza di una esigenza sociale connessa al diritto di cronaca e all’interesse generale dell’informazione.

Le foto su Facebook

E stato giustamente detto che Facebook si avvia ad essere il nostro più grande e contenitore di ricordi. Altro che album di fotografie! In tanti durante il matrimonio scattano foto, girano video e poi postano, senza tener presente che quell’atto è regolato da norme giuridiche perchè va incidere sui diritti fondamentali all’ immagine e alla riservatezza. Bisogna tenere presente che il consenso ad essere fotografati non equivale al consenso alla pubblicazione e alla diffusione della fotografia. La pubblicazione su Facebook della fotografia di un soggetto rileva anche sul profilo del diritto alla riservatezza in quanto la divulgazione costituisce una forma di trattamento dei dati personali lesiva del diritto alla privacy, come tutelato dal Codice in materia di protezione dei dati personali che stabilisce il principio fondamentale per cui chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.

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