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Unica situazione in cui i diritti e la proprietà del negativo non passano al committente è quello in cui il soggetto dell’immagine… sia il cliente stesso.
Con una catena logica piuttosto contorta, infatti, la Legge giunge a sancire come, nel caso che “l’oggetto” ritratto sia il committente stesso, la proprietà del negativo resta al fotografo.
Infatti, all’articolo 98 della Legge si indica come la persona ritratta possa pubblicare o riprodurre la sua immagine senza bisogno di consenso del fotografo. Ora, il fatto che si indichi come non necessario il “permesso” alla pubblicazione implica necessariamente che il diritto di uso di quella fotografia non appartenga già, automaticamente, alla persona ritratta, che è comunque dispensata da chiedere l’autorizzazione..
Se in questo caso valesse la regola generale dell’articolo 88 (diritti passati automaticamente al committente), non avrebbe senso specificare che il titolare dei diritti è dispensato dal chiedere l’autorizzazione a terzi. In realtà, evidentemente, la persona ritratta non è dunque considerata proprietaria di tali diritti e, dunque non è proprietaria del negativo.
Nel caso SPECIFICO della fotografia di ritratto, e quando la persona ritratta coincida con il committente (situazione che si verifica nella fotografia di matrimonio e di ritratto in studio) gli originali NON sono totalmente del committente, poiche’ anche il fotografo detiene dei diritti residui e, quindi, e’ assolutamente legale e corretto che trattenga presso di se tali originali.
Conferma questo fatto la nota sentenza della suprema corte di Cassazione civile, sez I, 28/06/1980 n. 4094, reperibile – fra gli altri – in Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 6. Foro it. 1980, I, 2121, Giust. civ. 1980, I, 2101, che recita: “Nell’ipotesi di ritratto fotografico eseguito su commissione, regolata dall’art. 98, I. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore, il committente, diversamente da quanto stabilito dall’art. 88 comma 3 di detta legge per le fotografie di cose in suo possesso, non acquista il diritto esclusivo di utilizzazione della fotografia, il quale rimane al fotografo, pur concorrendo con quello della persona fotografata o dei suoi aventi causa di pubblicare e riprodurre liberamente la fotografia medesima, salvo il pagamento al fotografo di un equo corrispettivo nel caso che la utilizzino commercialmente. Nell’ipotesi indicata, pertanto, ove manchi un diverso patto, deve ritenersi che il fotografo conserva la proprietà del negativo e non è tenuto a consegnarlo al committente.”
NON E’ QUINDI VERO, che i negativi debbano essere sempre – per legge – consegnati alla coppia di sposi.
(I negativi restano invece al committente – in mancanza di patti scritti – negli ALTRI casi, ma NON nel caso di fotografia di ritratto del committente).
E’ invece vero che, dato che il fotografo – ai sensi dell’articolo 98 della legge 633/41 sul diritto d’autore, conserva in questo specifico caso dei diritti residui, E IN ASSENZA DI PATTI ESPLICITI e’ corretto che i negativi restino allo studio fotografico, purche’ il fotografo eserciti i suoi diritti correttamente e lasciando agli sposi la possibilita’ di ritirare i negativi, se desiderato, pagando un equo compenso.
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