Revoca della Liberatoria
Mi sono letto svariati testi e parecchia giurisprudenza in merito alla possibilità di revoca della liberatoria da parte di modelle/i che hanno posato, e si sono successivamente “pentiti” di aver concesso l’autorizzazione alla pubblicazione.
Il discorso è ESTREMAMENTE LUNGO E COMPLESSO, ma vedo di riassumerne i capi principali.
In ogni caso, qui, parliamo di “dati sensibili” intesi come fotografie del soggetto concedente la liberatoria, poichè anche questi dati (le foto) sono inquadrati, oltre che nella Legge sui Diritti d’autore e quella dei marchi, anche in quella sulla privacy.
La liberatoria, altro non è che un vero e proprio CONTRATTO in cui una parte (chi posa) rende lecito un comportamento (pubblicare, ovvero rendere accessibile a tutti) altrimenti non lecito da parte di chi pubblica (il fotografo).
In altre parole, chi posa e firma la liberatoria rinunzia espressamente ad una “riservatezza” che altrimenti gli sarebbe garantita dalla Legge.
“nel consenso sarebbe insito il modello dell’alienazione: il soggetto, proprietario di se stesso, acquista per il suo tramite la capacità di vendersi come merce, reificandosi (Esquisse, cit., 120).”
“Chi consente non esprime affatto assenza di interesse alla protezione, né vi rinunzia, bensì pone in essere un vero e proprio atto di esercizio di quel diritto di autodeterminazione nella sfera delle scelte personali che trova nella norma costituzionale (art. 2) il più generale ‘precetto di tutela’ e nella disciplina sulla protezione dei dati una diretta ed immediata concretizzazione”
“deve, in primo luogo, ritenersi sussistente un obbligo (rectius: onere) di
preavviso in capo al revocante: costui non potra pretendere in ogni momento una cessazione immediata del trattamento (lecito) dei dati, ma dovrà comunicare entro un congruo termine alla controparte la sua intenzione di porre termine alla ‘relazione’ precedentemente instaurata”
“una volta ammessa la costante revocabilità del consenso ed affermata, di conseguenza, la sussistenza in capo ad una sola parte di un vero e proprio potere unilaterale di scioglimento del vincolo, viene inevitabilmente a porsi un serio problema di controllo sulle possibili condotte abusive dell’interessato, il quale invochi le ragioni della tutela della personalità al solo scopo di sottrarsi all’obbligo che lo lega alla controparte senza al contempo incorrere nelle conseguenze del proprio inadempimento”
“Alla ‘riscoperta’ del principio della forza di legge del contratto si accompagna la logica conclusione che, in assenza di un’apposita previsione pattizia, la sussistenza del potere unilaterale di revoca (rectius: diritto di recesso) non possa essere ammessa se non in una serie limitata di ipotesi, comunque già riconosciute dal diritto comune dei contratti. Emblematici, in questo senso, i casi del recesso in funzione determinativa o del recesso come esercizio dello ius poenitendi nell’ambito dei rapporti di durata”
Date tali premesse, dovrà ritenersi a priori esclusa qualsiasi possibilità di liberazione dal vincolo in tutte quelle ipotesi in cui venga addotta, a giustificazione della ‘revoca’, una semplice evoluzione della personalità, un mutamento delle convinzioni del soggetto, o una modificazione delle circostanze presenti al momento della manifestazione del consenso, risolvendosi (per lo più) la rilevanza di tali eventi nella sfera soggettiva di una sola delle parti”
Dando per scontato che sia un diritto inalienabile quello di manifestare la volontà di revoca, bisogna vedere come e per quali motivi questa revoca sia richiesta.
Innanzitutto la revoca non ha efficacia retroattiva, poiché altrimenti si renderebbe illecito un trattamento precedentemente considerato lecito.
Inoltre, se nei normali contratti o nella modulistica il fatto di concedere l’autorizzazione al trattamento di dati è ormai una routine, nel caso della nostra liberatoria il fatto assume non già una mera accettazione di divulgazione, ma manifesta una precisa volontà di concedere (al fotografo) un uso preciso (secondo quanto stabilito sulla liberatoria) delle foto da pubblicare.
Ed in questo caso, la valenza contrattuale a fini civilistici, assume un connotato più “impegnativo”.
Normalmente, infatti, la possibilità di revoca, da parte del concedente, ha fatto orientare parecchia giurisprudenza nell’esprimersi verso uno sbilanciamento palese del contratto con una parte “debole”(in questo caso il fotografo), ed una parte “forte” (il soggetto ritratto), poichè questi potrebbe inficiare in qualunque momento tutto il lavoro eseguito.
Pertanto la revoca di consenso porta sempre ad un conseguente OBBLIGO DI INDENNIZZO verso la parte “revocata”.
Se questo indennizzo può essere valutato (anche in sede di Tribunale, se non si trovano accordi) per le società di trattamento dati, lo stesso indennizzo diviene rilevante e ben più corposo se corrisposto come compensazione di un vero e proprio investimento in lavoro (commerciale o meno) che, in assenza del soggetto, viene ad essere totalmente compromesso.
In Germania, Francia e Spagna, moltissime pagine di giurisprudenza sono state scritte su questi argomenti e l’Italia si sta pian piano adeguando (in ogni caso, in ultima analisi, si può ricorrere al Tribunale Europeo).
Anche Stefano Rodotà ha espresso molti pareri e scritto testi interessantissimi al proposito…
Ritornando alla revoca, il soggetto revocante deve addurre ben precise e gravi motivazioni per far valere il proprio diritto, poichè moltissime Corti hanno respinto i ricorsi adducendo proprio la mancanza di requisti sostanziali per ottenere una revoca. In parole povere,non basta sposarsi o cambiare vita per chiedere di togliere tutte le foto dalla circolazione.
Uno dei casi “ad hoc” per i fotografi è stata un’attrice che ha esercitato il diritto di revoca con un fotografo e che, al diniego di questi, abbia provveduto a citarlo in Tribunale per ottenerlo giudizialmente.
Il tribunale ha respinto il ricorso poichè non ha ritenuto sufficienti le motivazioni e soprattutto perchè ha ritenuto che la stessa (la modella-attrice) non avesse dato una prova certa che in futuro si sarebbe astenuta dal posare ancora nuda…
In finale, di fatto ho notato che tutti i contratti, se non sono rispettati e se non si trova un accordo bonario, portano a situazioni sgradevoli ed a spese e “rompiture di p…” fuori dal pensabile, sulla falsa riga della frase “-Ho visto cose che voi umani…-“.
Abbiamo Onorevoli che hanno posato nude… chissà come mai non hanno esercitato il diritto di revoca… Mah!